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Il Legislatore definisce il protocollo informatico come "l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti", ovvero tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali. Tale definizione è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000, art. 1).
In generale, tale normativa contiene le indicazioni che devono essere rispettate in ogni sistema di protocollo informatico (nell'ambito della "formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione"), adottato da una pubblica amministrazione.
L'attività di protocollazione, nello specifico, è quella fase del processo amministrativo che certifica la provenienza e la data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell'apposizione di informazioni numeriche e temporali sul documento medesimo. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi documentali che intercorrono tra le Amministrazioni e all'interno di esse. Dalla sua gestione innovativa e razionale dipende strettamente il grado di efficienza e di trasparenza raggiunto dall'azione amministrativa.
Infatti, lo strumento del protocollo informatico, dovrebbe portare all'eliminazione dei registri cartacei, alla diminuzione dell'utilizzo della carta con la realizzazione dei flussi documentali; dovrebbe favorire un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini ed imprese), migliorando la trasparenza dell'azione amministrativa (si legga al riguardo la direttiva del Ministro Lucio Stanca del 9 dicembre del 2002).
Come è noto, l’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, contenente le “Regole tecniche sul protocollo informatico”, prevede, tra l'altre cose, che le pubbliche amministrazioni redigano un Manuale per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi. Si tratta di uno strumento operativo che, per il grado di analisi che ogni ammini-strazione è chiamata ad effettuare, può rappresentare un primo e significativo passo verso la certificazione di qualità del servizio.
Ecco il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio dell'USP di Lodi (AOOUSPLO). Il manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Il presente documento si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con l’amministrazione.
Obiettivo del Manuale di gestione è descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l’amministrazione.
La Posta Elettronica Certificata è un sistema di trasmissione di informazioni e documenti in formato elettronico che permette di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta (o mancata) consegna di un messaggio e-mail al destinatario. Ha lo stesso valore legale di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata può avvenire soltanto fra utenti che utilizzino entrambi caselle di posta elettronica certificata. Pertanto, all’indirizzo usplo@postacert.istruzione.it dovranno pervenire soltanto i messaggi inviati da caselle di posta elettronica certificata. I messaggi spediti tramite caselle di posta elettronica tradizionale dovranno invece essere inviati a usp.lo@istruzione.it.
Al fine di certificare l’identità del firmatario e l’integrità del contenuto dei documenti inviati via e-mail attraverso la casella di PEC è necessario corredare il documento medesimo di firma digitale.
La Firma Digitale è uno strumento informatico che garantisce l’autenticità e l’integrità dei documenti scambiati e archiviati elettronicamente, così come la firma autografa per i documenti tradizionali, rispetto alla quale ha lo stesso valore giuridico. La differenza tra le due è che la firma autografa su documento cartaceo è legata alla grafia della persona che appone la firma, la firma digitale al possesso di uno strumento informatico e di un PIN di abilitazione da parte del firmatario.
Nell'ordinamento giuridico italiano con il D.L. 7.3.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" la firma digitale a crittografia asimmetrica è riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta. La firma digitale garantisce l’identità del sottoscrittore, l’integrità del documento trasmesso (che non può in alcun modo essere stato modificato dopo la sottoscrizione) e il “non ripudio”, nel senso che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha piena validità legale e non può essere disconosciuto dal sottoscrittore.
La titolarità della firma digitale è garantita dai "certificatori" : si tratta di soggetti con particolari requisiti accreditati presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA); è a questi soggetti che ci si deve rivolgere per acquisire lo strumento in questione.
L’elenco dei certificatori di firma digitale accreditati